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Home / Area tecnica / Reazione al fuoco

La reazione al fuoco valuta il grado di partecipazione all’incendio dei materiali e prodotti da costruzione, individuandone l’attitudine ad accendersi quando innescati da una piccola fiamma e la tendenza a propagare il fuoco in presenza di una fonte di calore radiante.

Tale proprietà è significativa per i prodotti inseriti in una costruzione ed influenza le modalità di propagazione dell’incendio nelle sue prime fasi (ignizione e sviluppo). Per questo motivo è di primaria importanza comprendere l’ambito legislativo relativo alla reazione al fuoco applicata ai pavimenti sopraelevati quale strumento atto a garantire la sicurezza delle vite umane.

La reazione al fuoco dei pavimenti sopraelevati

Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 (CPR) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/5 del 4 aprile 2011) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (CPD), ha stabilito sette requisiti base che devono possedere le opere da costruzione.

In particolare, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/5 del 4 aprile 2011, nell’allegato I è riportato che le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere, e fatta salva l’ordinaria manutenzione, devono soddisfare i sette requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata.

Tra questi, il requisito n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» è alla base dell’individuazione dei primari obiettivi di sicurezza previsti dalle normative di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda la reazione al fuoco dei pavimenti sopraelevati nello specifico, prevede che le prove al fuoco «italiane» riferite a scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione siano utilizzabili unicamente ai fini della certificazione e omologazione di materiali diversi dai prodotti di costruzione. Pertanto la vecchia suddivisione e certificazione in classi da 0 a 5 non è più valida ai fini della reazione al fuoco di un pavimento sopraelevato.

Il nuovo decreto prevede l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1.

La classe di reazione al fuoco della normativa europea è in pratica un codice alfanumerico, che fornisce un quadro completo sul comportamento di reazione al fuoco di quel materiale, attraverso alcuni indicatori.

Classi di reazione al fuoco per i pavimenti

La classificazione aggiuntiva valuta l’emissione dei fumi ed il gocciolamento del materiale. Questo ultimo parametro, il gocciolamento dei pannelli di un pavimento sopraelevato, diventa un parametro importante, specie nel caso in cui, nel plenum, sia prevista una rilevante presenza di impianti.

ll D.M. 14 ottobre 2022 ha apportato alcune modifiche in tema di classificazione della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi:

a) come visto qui sopra, aggiorna la normativa sulla classificazione italiana della reazione al fuoco, prevedendo per i prodotti da costruzione, un unico sistema di classificazione europeo.

b) l’aspetto che ci riguarda maggiormente con il nuovo decreto (D.M. 14 ottobre 2022), dalla sua entrata in vigore è prevista la sola certificazione (secondo art. 10 comma a DM 26/06/84), senza più la possibilità di omologare il prodotto presso il Ministero dell’Interno, (art. 10, par 3), per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE. Per tale motivo, eventuali certificazioni di reazione al fuoco eseguite secondo l’art. 8 già in essere andranno a decadere e dovranno essere eseguite secondo: art. 10 comma A – DM 26/06/84.

Bisognerà pertanto fare attenzione, se il pavimento sopraelevato non è in possesso di MARCATURA CE e di DOP, in quel caso bisognerà esigere il certificato di reazione al fuoco eseguito secondo l’art. 10.

Diventa quindi importante assicurarsi che il pavimento sopraelevato sia in possesso della marcatura CE, così come indicato nel D.M. 14 ottobre 2022

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Acquisizione pavimenti sopraelevati Uniflair

Nesite acquisisce il ramo pavimenti Uniflair

Condividiamo con entusiasmo la conclusione dell’iter di acquisizione del ramo pavimenti Uniflair ceduto dal Gruppo Schneider Electric, un accordo costruito perseguendo l’obiettivo comune di preservare un’eccellenza italiana del nostro settore, garantendo la continuità del business a tutela di lavoratori, fornitori, committenti.