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Home / Comportamento al fuoco

In caso di incendio, il comportamento al fuoco dei pavimenti sopraelevati diventa fondamentale per consentire l’evacuazione e conseguente messa in sicurezza delle persone. Il raggiungimento di tali obiettivi è conseguito attraverso l’utilizzo dell’insieme delle misure di protezione passive, attive e gestionali come la classificazione di reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo dell’incendio, la rivelazione ed allarme, il controllo di fumi e calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Per questa ragione, i pavimenti tecnici sopraelevati sono regolamentati da normative europee che prendono in considerazione due principali parametri: reazione al fuoco e resistenza al fuoco.

Reazione e resistenza al fuoco pavimenti sopraelevati

La resistenza al fuoco dei pavimenti sopraelevati

La resistenza al fuoco è la capacità di un elemento di mantenere per un tempo prefissato alcuni parametri in presenza di condizioni di incendio e temperatura elevata. Nel caso di uffici o ambienti tecnologici quali i Data Center e le cabine elettriche, il pavimento sopraelevato rappresenta la via di fuga per le persone presenti all’interno dei locali.

Per questo motivo è di primaria importanza comprendere l’ambito legislativo italiano relativo alla resistenza al fuoco applicata al Pavimento Sopraelevato quale strumento atto a garantire la sicurezza delle vite umane.

Il sistema di classificazione europeo dei prodotti da costruzione in base alla loro resistenza al fuoco è definito nella Decisione della Commissione 2000/367/CE del 3 maggio 2000 “ che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi” con successive modifiche ed integrazioni. È descritto nel dettaglio nella norma europea UNI EN 13501-2 “Classificazione al fuoco dei prodotti e elementi da costruzione

I principali parametri per la valutazione della resistenza al fuoco sono:

• la resistenza (R): attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco;

• l’ermeticità (E): attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;

• l’isolamento termico (I): attitudine a ridurre la trasmissione del calore.

Specificamente le grandezze si combinano nel seguente modo:

1) R: sta per resistenza meccanica dell’elemento testato sotto carico e soggetto all’azione della fiamma; nel caso del pavimento sopraelevato si tratta di un carico di circa 50 kg posto sulla superficie superiore non esposta di ogni singolo pannello: durante tutta la durata della prova non deve verificarsi alcun cedimento;

2) E: sta per emissione di fiamma attraverso le connessioni dell’elemento testato, nel caso del pavimento sopraelevato si tratta di non consentire l’attraversamento di fiamme dirette tra le giunture dei pannelli: durante tutta la prova non deve verificarsi alcun passaggio;

3) I: sta per isolamento termico assicurato dall’elemento testato, nel caso del pavimento sopraelevato si tratta di limitare la quantità di calore che passa dalla superficie inferiore esposta alle fiamme a quella superiore non esposta: durante tutta la prova la temperatura misurata non deve superare il limite stabilito, ovvero una temperatura media di 140°C o una massima di 180°C in qualsiasi punto del pannello.

Secondo elemento di composizione delle classi è un numero che indica i minuti di durata della prestazione; per il pavimento sopraelevato sono previsti esclusivamente 15, 30 e 60 minuti. Il numero indica il tempo, espresso in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita. L’arrotondamento del tempo cui avviene il fallimento dei criteri citati sopra (R, E, I) si fa sempre per difetto.

Ad esempio, un pavimento sopraelevato che mostri durante un test di resistenza al fuoco il fallimento del criterio isolamento al minuto 37, avrà I = 30. La combinazione dei fallimenti dei criteri citati sopra viene altresì arrotondata per difetto; nell’esempio citato prima, un pannello che mostri R 62, E 60 e I 37 avrà classificazione REI 30.

Un importante elemento, assolutamente da non sottovalutare, è la presenza della lettera “r” dopo l’indicazione dei minuti, esempio: REI 30 r. Tale lettera identifica la resistenza al fuoco di un determinato elemento con test eseguiti utilizzando dei forni con una curva di temperatura ridotta (“r”). Il pavimento infatti è sottoposto ad un test con temperatura massima di 500°, rappresentativo di un incendio non pienamente sviluppato.

Nei test di resistenza al fuoco effettuati da NESITE, i pannelli vengono invece sottoposti ad una prova di Resistenza al fuoco con temperatura in continuo incremento, che raggiunge dopo 30 minuti quasi i 1.000°, mantenendo però inalterate le caratteristiche richieste dalla normativa UNI EN 13501-2.

Questa distinzione è importante, soprattutto se sulla superficie del pavimento sopraelevato vengono utilizzati rivestimenti tessili o resilienti, che si troverebbero a contatto con un pannello praticamente incandescente. Risulta dunque evidente che, in caso di incendio, l’ambiente è più sicuro se il pavimento mantiene una temperatura il più bassa possibile durante tutto il tempo necessario per l’uscita delle persone e la possibile propagazione ed estinzione di un incendio.

La normativa stessa (UNI EN 13501-2) specifica che:

Par. 4.3 – La curva termica lenta (incendio senza fiamma)

La prova di incendio senza fiamma deve essere utilizzata solo se si prevede che la prestazione di Resistenza al Fuoco dell’elemento possa essere ridotta dall’esposizione a temperature associate con la fase di incremento di un incendio. Pertanto è particolarmente rilevante per gli elementi, le cui prestazioni possono dipendere da velocità di riscaldamento elevate minori di circa 500° (come durante la curva normalizzata temperature/tempo) per il raggiungimento delle rispettive classificazioni (cioè prodotti principalmente reattivi o intumescenti).

All’interno della norma UNI EN 13501-2 (edizione 2016, paragrafo 7.3.4“Classification of raised floors”) troviamo una tabella specifica per il pavimento sopraelevato che di seguito riportiamo:

Resistenza al fuoco pavimenti - classificazione

Dalla tabella è possibile rilevare che, allo stato attuale, per il pavimento sopraelevato esistono due classi di tempo, 30 e 60 minuti, e che la classificazione diventa completa con la specifica della modalità di esposizione alle temperature eseguita durante il test, ovvero se si tratta di prova “f” a fuoco pienamente sviluppato, oppure se si tratta di prova “r”, con temperatura costante e ridotta, rappresentazione di un incendio non pienamente sviluppato (*), incendio cioè che lambisce solamente il pavimento su cui la persona si trova o sta utilizzando per evacuare lo stabile.

Da ciò che abbiamo visto in termini di definizioni, secondo tutti gli effetti di legge dello Stato, le migliori resistenze al fuoco, ovvero quelle di maggiore sicurezza per la vita delle persone, sono rappresentate da pavimenti sopraelevati definiti come REI 30-f e REI 60-f o semplicemente REI 30 e REI 60.

In dettaglio, acquisire la classe REI 60-f significa che dopo 60 minuti di fiamme che bruciano al disotto del pavimento sopraelevato con un incendio pienamente sviluppato non si è verificato alcun crollo di pannelli (dove è stato posto un carico di circa 50 kg su ciascun pannello), non sono passate fiamme libere tra pannello e pannello e la temperatura superficiale non ha superato i limiti previsti (valore medio non oltre i 140°C, valore massimo non oltre i 180°C).

Un pannello certificato REI 30-r è un pannello che garantisce che per 30 minuti non si è verificato alcun crollo dei pannelli caricati con circa 50 kg ciascuno, non sono passate fiamme libere tra pannello e pannello e la temperatura superficiale non ha superato i limiti previsti (stessi valori di cui sopra), ma l’incendio non si è sviluppato pienamente al di sotto del pavimento, ovvero i pannelli sono stati esposti ad una temperatura relativamente bassa, che non supera i 500°C.

Nel caso di un incendio pienamente sviluppato, dopo 5-8 minuti la temperatura del fuoco che lambisce da sotto il pavimento ha raggiunto 500°C, dopo 30 minuti ha raggiunto 900°C, dopo 60 minuti è arrivata ad oltre 1.000°C.

In altri termini, per poter usare un pannello REI30-r o REI60-r, occorre essere certi dal punto di vista progettuale che non avverrà mai un incendio pienamente sviluppato al di sotto dei pannelli. Per esserne certi occorre condurre un progetto/studio per capire in quale tipologia di applicazione viene costruito lo stabile. Se il progetto/studio esclude in modo assoluto un possibile incendio pienamente sviluppato al di sotto dei pannelli sopraelevati, è possibile utilizzare pannelli certificati REI30-r.

Se il progetto/studio non può escludere questo evento o non è stata condotta una tale verifica, occorre posizionarsi nella scelta più garantista per la vita umana, ovvero l’utilizzo della protezione maggiore REI30-f o REI60-f.

La responsabilità, sia in sede civile che in sede penale, dell’adozione dell’appropriato materiale costruttivo ricade ovviamente in primis sul progettista, ma coinvolge ognuno per le proprie responsabilità specifiche: il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore, unitamente al direttore dei lavori (vedere il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. n. 380 del 6/06/2001).

Note

(*) In generale si distinguono le seguenti quattro fasi di sviluppo di un incendio:

  • ignizione: inizia il processo di combustione;
  • crescita: la temperatura media è ancora bassa e l’incendio è localizzato vicino al punto d’inizio;
  • incendio pienamente sviluppato (flashover): tutti i materiali combustibili sono coinvolti nell’incendio (forte innalzamento velocità di combustione e temperatura, elevato rilascio di calore, rilevante
Reazione al fuoco pavimenti sopraelevati - Fire reaction of raised floor

La reazione al fuoco dei pavimenti sopraelevati

Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 (CPR) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/5 del 4 aprile 2011) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (CPD), ha stabilito sette requisiti base che devono possedere le opere da costruzione.

In particolare, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/5 del 4 aprile 2011, nell’allegato I è riportato che le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere, e fatta salva l’ordinaria manutenzione, devono soddisfare i sette requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata.

Tra questi, il requisito n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» è alla base dell’individuazione dei primari obiettivi di sicurezza previsti dalle normative di prevenzione incendi.

In particolar modo, per quanto riguarda i pavimenti sopraelevati, prevede che le prove al fuoco «italiane» riferite a scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione siano utilizzabili unicamente ai fini della certificazione e omologazione di materiali diversi dai prodotti di costruzione. Pertanto la vecchia suddivisione in classi da 0 a 5 non è più valida ai fini della reazione al fuoco di un pavimento sopraelevato.

Prevede l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1.

La classe di reazione al fuoco della normativa europea è in pratica un codice alfanumerico, che fornisce un quadro completo sul comportamento di reazione al fuoco di quel materiale, attraverso alcuni indicatori.

La classificazione aggiuntiva valuta l’emissione dei fumi ed il gocciolamento del materiale. Questo ultimo parametro, il gocciolamento dei pannelli di un pavimento sopraelevato, diventa un parametro importante, specie nel caso in cui, nel plenum, sia prevista una rilevante presenza di impianti.

 

Soffermiamoci ora, su una delle principali modifiche apportate dal D.M. 14 ottobre 2022 in tema di classificazione della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

In particolare:

a) come visto qui sopra, aggiorna la normativa sulla classificazione italiana della reazione al fuoco, prevedendo per i prodotti da costruzione, un unico sistema di classificazione europeo.

b) l’aspetto che ci riguarda maggiormente con il nuovo decreto (D.M. 14 ottobre 2022), dalla sua entrata in vigore è prevista la sola certificazione (secondo art. 10 comma a DM 26/06/84), senza più la possibilità di omologare il prodotto presso il Ministero dell’Interno, (art. 10, par 3), per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE. Per tale motivo, eventuali certificazioni di reazione al fuoco eseguite secondo l’art. 8 già in essere andranno a decadere e dovranno essere eseguite secondo: art. 10 comma A – DM 26/06/84.

Bisognerà pertanto fare attenzione, se il pavimento sopraelevato non è in possesso di MARCATURA CE e di DOP, in quel caso bisognerà esigere il certificato di reazione al fuoco eseguito secondo l’art. 10.

Diventa quindi importante assicurarsi che il pavimento sopraelevato sia in possesso della marcatura CE, così come indicato nel D.M. 14 ottobre 2022

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